Indice
Premessa
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
DEPOSITO TEMPORANEO in cantiere di produzione in attesa del trasporto non è soggetto ad
autorizzazione preventiva, purché effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti e nel rispetto delle
condizioni imposte dal D.lgs 152/2006 (limiti temporali 3 mesi / quantitativi = 10 mc - massimo 1
anno)
Inoltre il deposito deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche che disciplinano
il deposto delle sostanze pericolose in essi contenute.
È possibile effettuare lo stoccaggio in un luogo diverso da quello di produzione ai sensi dell’art. 208
del d.lgs 152/06.
RIFIUTI CONTENETI AMIANTO
IFI I
I
I
destinato unicamente alle operazioni di
SMALTIMENTO
(per legge non è oggetto di alcuna forma di recupero)
destinato unica ente alle operazioni di
S
I
(per legge non è oggetto di alcuna forma di recupero)
FASI DELLA GESTIONE DEL RIFIUTO
F SI
S I
IFI
1. RACCOLTA
1.
2. TRASPORTO
2.
SP
3. SMALTIMENTO
3. S
I
Il deposito temporaneo
Il deposito te poraneo
Lo stoccaggio presso il luogo di produzione (D15)
Lo stoccaggio presso il luogo di produzione ( 15)
Lo stoccaggio presso un luogo diverso da quello di produzione (D15)
Lo stoccaggio presso un luogo diverso da quello di produzione ( 15)
Il deposito definitivo, sul suolo o nel suolo, in discarica autorzzata
Il deposito definitivo, sul suolo o nel suolo, in discarica autorzzata
DEPOSITO DEFINITIVO IN DISCARICA CONTROLLATA la discarica, per definizione, è un
area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante deposito nel suolo o sul suolo.
2.4.3 APPROFONDIMENTI – GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO